“ASSOCIAZIONE APICOLTORI PRODUTTORI DELLA CALABRIA”
“APROCAL”
PARTE PRIMA
Art.1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione denominata: Associazione Apicoltori Produttori della Calabria, in sigla APROCAL
Essa ha sede c/o il domicilio del Presidente pro-tempore.
Con delibera de Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede sociale e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, uffici periferici e simili.
In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine Associazione.
Art.2 – Durata
L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 ed è automaticamente prorogata per altri 20 anni e così via se almeno un anno prima di ogni scadenza l’ Assemblea non ne delibera lo scioglimento.
Art.3 – Scopi e Finalità
L’Associazione, che non ha fini di lucro, è libera ed autonoma ed ha scopo di:
a) promuovere iniziative tendenti a valorizzare i prodotti dell’ alveare e a tutelare gli interessi degli apicoltori associati;
b) promuovere e sollecitare la ricerca scientifica in apicoltura e diffondere tra gli associati le conoscenze utili ad incrementare e migliorare la produzione apistica;
c) collaborare con gli enti pubblici, organismi sociali, agricoli, commerciali, aderire ad Associazioni di categoria, per una più vasta conoscenza dell’ apicoltura e per una più appropriata legislazione della materia;
d) estendere e agevolare i rapporti tra produttori apistici e apicoltori amatoriali;
e) presentare agli organi competenti proposte tendenti a migliorare la normativa in materia di apicoltura;
f) promuovere iniziative editoriali, di informazione e di formazione nei confronti dei produttori apistici e dei consumatori;
g) promuovere la formazione professionale nel settore;
h) promuovere manifestazioni e iniziative pubbliche a carattere convegnistico / seminariale.
Art.4 – I Soci: Ammissione, esclusione e recesso
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere Soci dell’ Associazione gli apicoltori che allevano api (alveari), persone fisiche e giuridiche e loro forme associate, che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione, accettano i contenuti dello Statuto e abbiano la residenza e il domicilio sul territorio della Regione Calabria.
L’ammissione di un nuovo socio è concessa dal Presidente in conformità al parere espresso dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta dall’interessato contenente i seguenti dati:
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Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, Partita Iva (ove presente) e codice fiscale
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Attività prevalente svolta nell’ambito dell’apicoltura
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Numero di alveari posseduti
Il socio ha diritto a partecipare alla vita sociale nelle forme previste dallo Statuto e ad essere informato su tutto quanto possa concorrere alla sua formazione professionale e alla tutela dei suoi interessi.
L’Associazione impegna i singoli associati a partecipare attivamente ed in maniera continuativa alle attività dell’ ente per la realizzazione delle finalità dello stesso.
Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età hanno diritto di voto nelle deliberazioni per l’ approvazione del rendiconto economico, dello statuto e dei regolamenti e in quelle per le modifiche degli stessi. E’ altresì previsto il diritto di voto di tutti gli associati nelle deliberazioni per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
L’associato potrà usufruire dei servizi realizzati dall’associazione su semplice richiesta.
L’associato verserà annualmente all’Associazione la quota decisa dal Consiglio Direttivo. In caso di mancato pagamento nei termini dovuti, decadrà dalla sua qualità di socio. La sua riammissione è a domanda come se fosse un nuovo socio.
A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall’ Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.
La quota associativa è personale, non rivalutabile nel suo ammontare, incedibile ad eccezione che nell’ipotesi di successione a causa di morte.
E’ escluso dall’Associazione il socio:
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che reca danno morale e materiale all’ Associazione;
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viene meno agli adempimenti degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai regolamenti e delibere assembleari ad esso connessi;
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perde i requisiti previsti per l’ammissione;
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che non versi la quota associativa entro i termini previsti.
L’esclusione del socio inadempiente dovrà essere comunicata e dovrà contenere le motivazioni dell’esclusione. Diviene efficace trenta giorni dopo la ricezione. Entro tale data il socio può fare opposizione, qualora ritenga che le motivazioni di esclusione non siano a lui impugnabili.
Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.
In ogni caso il socio dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, ne vantare pretese sul patrimonio sociale.
PARTE SECONDA
Art. 5 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’ Associazione:
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Assemblea Generale dei Soci,
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Il Consiglio Direttivo,
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Il Presidente del Consiglio Direttivo,
Art.6 – L’Assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e in subordine, dal socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l’anzianità anagrafica).
Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo oppure Il Presidente ne ravvisi la necessità. In tal caso il Presidente potrà convocarla entro 30 giorni dalla richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o dalla richiesta scritta e motivata di un decimo dei soci.
Sono di sua competenza:
a) tutto quanto concerne la vita e l’ attività dell’associazione;
b) la nomina e la revoca del Consiglio Direttivo;
c) l’ approvazione del bilancio;
L’ assemblea dei soci può in qualsiasi momento revocare il mandato ai componenti gli organi sociali.
E’ ammessa una sola delega ad altro socio. La validità delle deleghe deve essere verificata ogni volta dal Presidente all’inizio della riunione. L’assemblea è validamente costituita con i soci presenti. Essa è convocata nei modi di volta in volta stabiliti dal Consiglio Direttivo. A parità di voti è eletto il socio più anziano di iscrizione all’associazione.
L’Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell’Associazione.
Art. 7 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di undici membri eletti a maggioranza dall’Assemblea, più il Presidente.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di un terzo dei suoi componenti.
Alla prima riunione elegge e nomina il Presidente e il Vicepresidente, decide la quota di adesione ed esamina le domande di ammissione. Il Consiglio stabilisce le modalità di attuazione delle proposte deliberate dall’ Assemblea dei Soci e prende le opportune iniziative per la realizzazione dello scopo sociale.
I soci non appartenenti al Consiglio possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono chiedere di intervenire brevemente nelle discussioni senza diritto di voto. L’ autorizzazione a parlare è data dal Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Non è ammessa la delega. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente e in sua assenza del Vicepresidente. Decade dal Consiglio Direttivo il Socio consigliere che è assente dalle riunioni per tre volte consecutive, senza gravi e giustificati motivi. Il provvedimento di decadenza sarà notificato al socio interessato dal presidente entro 30 giorni dall’ ultima delle tre assenze, su delibera del Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti i poteri più ampi di ordinaria e straordinaria amministrazione entro i limiti dell’ oggetto sociale e del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo può assumere e licenziare personale amministrativo o affidare la tenuta dei documenti e libri sociali a professionisti, può nominare direttamente tecnici stabilendone le funzioni e licenziarli.
Art. 8 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta l’ associazione in ogni atto e in giudizio, ha la rappresentanza legale degli associati nei confronti degli enti pubblici a qualsiasi livello, firma la corrispondenza, presiede l’ assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, provvede a far rendere esecutive le deliberazioni degli organi sociali, sottoscrive gli atti e i rendiconti economici. Durante la sua assenza è sostituito dal Vicepresidente e in assenza di questo dal consigliere più anziano.
Egli resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
PARTE TERZA
Art.9 – Il Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, è costituito:
a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o che comunque sono o vengono in proprietà della associazione;
b) dalle somme che, annualmente su proposta del Consiglio Direttivo e approvazione dell’Assemblea si ritiene opportuno destinare a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.
L’Associazione, nei limiti della necessità di realizzazione dello scopo non lucrativo che la contraddistingue, potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, attive e passive, comunque necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale. In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può eventualmente svolgere attività commerciali nell’ambito delle azioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
L’Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.
E’ fatto divieto di distribuzione, anche in forma indiretta di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’ Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.
Le entrate ordinarie dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative che i soci devono all’ associazione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) dalle rendite patrimoniali;
c) contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
d) tutto quant’altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’Associazione.
Art.10 – Esercizio Sociale e Finanziario
L’ esercizio sociale dell’ Associazione si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’ esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico consuntivo e preventivo.
I rendiconti economici devono restare depositati presso la sede dell’ associazione nei 15 giorni che precedono l’ assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’ anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’ esercizio sociale, salvo proroga a sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, per la discussione e l’approvazione del rendiconto economico.
Dal rendiconto dovrà risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale dell’ Associazione con gli avanzi conseguiti ed i disavanzi sofferti.
Le convocazioni assembleari saranno rese pubbliche tramite comunicazioni inviate per lettera e/o comunicazioni sul periodico dell’ associazione.
Art. 11 – Libri sociali e registri contabili
I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
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il libro soci;
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il libro verbali e deliberazioni dell’Assemblea;
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il libro verbali e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
L’impianto contabile sarà dimensionato alle necessità amministrative e di controllo insorgenti nell’ambito dell’organizzazione.
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.
Art. 12 – Regolamento interno
Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell’Assemblea generale dei Soci.
Art. 13 – Scioglimento dell’Associazione
La decisione di scioglimento dell’Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei Soci presenti in apposita Assemblea Straordinaria, convocata e valida a deliberare secondo quanto disposto dall’art.6.
L’assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore scelto fra i soci determinandone i poteri.
In caso di scioglimento dell’associazione è fatto obbligo di devolverne il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’ organismo di controllo di cui all’ art. 3 c. 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 14 – Disposizioni finali
Il presente Statuto strutturato in tre parti per complessivi 15 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.
Art. 15 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e alle disposizioni delle altre Leggi vigenti in materia.